L'articolo 128 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 128. - 1. Per la notificazione degli atti e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico nella seguente misura:

  • a)per gli atti aventi fino a due destinatari...................L. 5.000
  • b)per gli atti aventi da tre a sei destinatari..................." 15.000
  • c)per gli atti aventi oltre i sei destinatari..................." 24.000".

Testo vigente dal 17 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-01-15;14~art3 · fonte su Normattiva