L'articolo 128 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 128. - 1. Per la notificazione degli atti e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico nella seguente misura:
- a)per gli atti aventi fino a due destinatari...................L. 5.000
- b)per gli atti aventi da tre a sei destinatari..................." 15.000
- c)per gli atti aventi oltre i sei destinatari..................." 24.000".
Testo vigente dal 17 gennaio 1991
