L'articolo 129 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 129. - 1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che importi la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico nella seguente misura:

  • a)per gli atti relativi ad affari di valore fino a L. 1.000.000...............L. 5.000
  • b)per gli atti relativi ad affari di valore superiore a L. 1.000.000 fino a L. 5.000.000..." 7.000
  • c)per gli atti relativi ad affari di valore superiore a L. 5.000.000 o di valore indeterminabile................." 13.000".

Testo vigente dal 17 gennaio 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-01-15;14~art4 · fonte su Normattiva