L'articolo 129 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 129. - 1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che importi la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico nella seguente misura:
- a)per gli atti relativi ad affari di valore fino a L. 1.000.000...............L. 5.000
- b)per gli atti relativi ad affari di valore superiore a L. 1.000.000 fino a L. 5.000.000..." 7.000
- c)per gli atti relativi ad affari di valore superiore a L. 5.000.000 o di valore indeterminabile................." 13.000".
Testo vigente dal 17 gennaio 1991
