L'articolo 123 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 123. - 1. Costituiscono proventi dell'ufficiale giudiziario:

  • a)il diritto di notificazione;
  • b)il diritto di esecuzione;
  • c)il diritto di protesto cambiario;
  • d)il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere".

Testo vigente dal 17 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-01-15;14~art2 · fonte su Normattiva