L'articolo 123 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 123. - 1. Costituiscono proventi dell'ufficiale giudiziario:
- a)il diritto di notificazione;
- b)il diritto di esecuzione;
- c)il diritto di protesto cambiario;
- d)il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere".
Testo vigente dal 17 gennaio 1991
