Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari a lire 28 miliardi, si provvede esclusivamente mediante e nei limiti del gettito derivante dalla forfetizzazione e rivalutazione dei diritti cosi' come prevista dagli articoli 3, 4 e 5, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 17 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-01-15;14~art13 · fonte su Normattiva