All'articolo 140 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La percentuale relativa ai crediti derivanti da decreti penali di condanna emessi dal giudice delle indagini preliminari presso la pretura circondariale spetta alla sezione distaccata che ne ha curato il recupero".

Testo vigente dal 17 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-01-15;14~art7 · fonte su Normattiva