Art. unico
Sono convalidate le esenzioni dal pagamento dei diritti doganali, esclusa l'imposta generale sull'entrata, disposte sulla base di norme emanate dal sedicente governo della Repubblica sociale italiana per i sottoelencati prodotti, comunque importati per il consumo della popolazione civile fino al 25 aprile 1945: Voce 64 della tariffa - frumento; " 6 5 " " - segala; " 66-b " " - orzo altro; " 67 " " - granturco; " 69 " " - granaglie non nominate; " 70 " " - farine; " 74 " " - legumi secchi; " 117 " " - semi oleosi; " 918 " " - avena; " 924 " " - semi non oleosi.
Testo vigente dal 24 maggio 1950
