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Con la procedura prevista dall'articolo 27 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, sara' stabilita, oltre ai limiti ed alle modalita', ogni altra particolare condizione che si ritenga di porre per la concessione della garanzia del rischio di cambio di cui al precedente articolo.

Testo in vigore dal 23 maggio 1973 al 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;221~art2 · fonte su Normattiva