Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il commercio estero, per gli affari esteri e per il bilancio, sentito il Comitato di cui allo articolo 24, sono determinati i limiti minimi e massimi dei premi annui di assicurazione e riassicurazione, i termini costitutivi di sinistro, i limiti entro cui le variazioni di costi sono indennizzabili, nonche' la durata e le quote massime delle garanzie assumibili in assicurazione ed in riassicurazione ai sensi dei titoli I e II della presente legge.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 maggio 1977, n. 227
1La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Testo vigente dal 11 giugno 1977
