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La concessione per la progettazione e la costruzione sara' regolamentata da apposita convenzione nella quale vanno determinate:

  • 1)la procedura della progettazione esecutiva;
  • 2)le modalita' per l'esecuzione dei lavori che la societa' concessionaria potra' effettuare direttamente o tramite altra societa' del gruppo IRI, per un ammontare non superiore al 50 per cento del costo di costruzione delle opere risultante dal progetto esecutivo approvato;
  • 3)le modalita' di gara e di contabilizzazione per i lavori edili da appaltare;
  • 4)le procedure relative sia all'attivita' di vigilanza sull'esecuzione dei lavori, sia al collaudo definitivo delle opere da parte di tecnici espressamente nominati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Testo in vigore dal 30 novembre 1973 al 25 gennaio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-11-10;755~art11 · fonte su Normattiva