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La societa' concessionaria provvedera' al reperimento dei mezzi finanziari occorrenti alla realizzazione della nuova aerostazione. A tal fine e' autorizzata, anche in deroga all'articolo 2410 del codice civile, ad emettere obbligazioni, da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione, e a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ovvero con gli altri istituti di credito a medio e lungo termine all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, i quali potranno effettuare tali operazioni anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la loro attivita' ordinaria. Tutte le operazioni finanziarie di cui al comma precedente saranno assistite dalla garanzia primaria dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.
Testo in vigore dal 30 novembre 1973 al 25 gennaio 1978
