Art. 17Composizione

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Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze. (( Il consiglio di presidenza e' composto da quindici membri eletti tra i giudici tributari. 2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti)) I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono immediatamente rieleggibili. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342)).

Testo vigente dal 10 dicembre 2000 al 28 febbraio 2002 · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art17 · fonte su Normattiva