Art. 17 — Composizione
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Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze. ((2. Il consiglio di presidenza e' composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di universita' in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni)) Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti. ((2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finche' sono in carica, non possono esercitare attivita' professionale in ambito tributario, ne' alcuna altra attivita' suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria)) I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono immediatamente rieleggibili. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342.
Testo vigente dal 28 febbraio 2002 al 31 luglio 2010 · versione 14 su Normattiva