Art. 18
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Il consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni. I componenti del consiglio di presidenza, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualita' di giudice, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica.
Testo vigente dal 13 gennaio 1993 al 1 marzo 2006 · versione 0 su Normattiva