Art. 19 — Il presidente
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Il presidente del consiglio di presidenza e' eletto dai suoi componenti fra i presidenti di commissione o di sezione che ne fanno parte. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal componente del consiglio di presidenza con qualifica di presidente di commissione o di sezione che ha riportato piu' voti nella nomina a componente del consiglio di presidenza, o, a parita' di voti, dal piu' anziano di eta'.
Testo vigente dal 13 gennaio 1993 al 10 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva