Art. 5 — I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado
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I giudici delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra:
- a)i magistrati ordinari, ((amministrativi, militari e contabili)), in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;
- b)i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche, in servizio o a riposo;
- c)i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali e' richiesta una di tali lauree;
- d)gli ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo;
- e)gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio;
- f)i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;
- g)coloro che sono stati iscritti negli albi professionali indicati nella lettera f) o dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato attivita' di amministratori, sindaci, dirigenti in societa' di capitali o di revisori di conti.
Testo vigente dal 17 luglio 2011 al 16 settembre 2022 · versione 22 su Normattiva