Art. 5I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1993 al 17 luglio 2011. Leggi il testo vigente →

I giudici delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra:

  • a)i magistrati ordinari, amministrativi e militari, in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;
  • b)i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche, in servizio o a riposo;
  • c)i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali e' richiesta una di tali lauree;
  • d)gli ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo;
  • e)gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio;
  • f)i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;
  • g)coloro che sono stati iscritti negli albi professionali indicati nella lettera f) o dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato attivita' di amministratori, sindaci, dirigenti in societa' di capitali o di revisori di conti.

Testo vigente dal 13 gennaio 1993 al 17 luglio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art5 · fonte su Normattiva