Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 marzo 1974 al 15 settembre 1988. Leggi il testo vigente →
Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
Testo in vigore dal 6 marzo 1974 al 15 settembre 1988
