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Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.

Testo in vigore dal 6 marzo 1974 al 15 settembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1974-02-14;37~artunico · fonte del testo