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I provveditori agli studi e, per la Valle d'Aosta, il sovrintendente alla pubblica istruzione, compileranno le graduatorie per ciascun tipo di insegnamento collocando gli aspiranti nell'ordine risultante dal punteggio del titolo di abilitazione oppure, a scelta del candidato, dal punteggio delle prove di esame di un concorso a cattedra corrispondente: al punteggio, ridotto in centesimi, aggiungeranno i punti stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione per le qualifiche, nonche' tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso tipo di insegnamento sara' valutato per meta', in caso di parita' di punteggio la precedenza sara' determinata dall'eta'.
Testo in vigore dal 5 agosto 1966 al 16 dicembre 2010
