((All'onere annuo occorrente per l'attuazione della presente legge, previsto in lire 7.400 milioni, si provvedera' con il maggior gettito dei diritti di cancelleria e segreteria giudiziarie derivanti dalla tabella che modifica i diritti di cui alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, e successive modificazioni)).

Testo vigente dal 12 gennaio 1977

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 162/1983

    Questione infondata
    13 giugno 1983

    Appartengono alla discrezionalita` del legislatore e, salva l'ipotesi della palese irragionevolezza, non sono assoggettabili a censure di rango costituzionale, la determinazione dell'ammontare delle spese processuali poste a carico degli utenti della giustizia e la relativa ripartizione in voci corrispondenti ai momenti del processo e ai vari servizi richiesti, alla stregua della valutazione di molteplici fattori di diversa natura, anche tecnica, e di varia incidenza (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976 n. 314 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per la parte relativa all'aumento delle tariffe per le copie degli atti processuali).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 Immissione in ruolo degli idonei dei concorsi distrettuali per la qualifica di segretario negli uffici giudiziari indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;314~art2 · fonte su Normattiva