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All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7.400 milioni, si provvede mediante l'introito derivante da un aumento, nella misura di L. 200, dei diritti di cancelleria di cui alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 28 maggio 1976 al 12 gennaio 1977

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 162/1983

    Questione infondata
    13 giugno 1983

    Appartengono alla discrezionalita` del legislatore e, salva l'ipotesi della palese irragionevolezza, non sono assoggettabili a censure di rango costituzionale, la determinazione dell'ammontare delle spese processuali poste a carico degli utenti della giustizia e la relativa ripartizione in voci corrispondenti ai momenti del processo e ai vari servizi richiesti, alla stregua della valutazione di molteplici fattori di diversa natura, anche tecnica, e di varia incidenza (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976 n. 314 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per la parte relativa all'aumento delle tariffe per le copie degli atti processuali).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 Immissione in ruolo degli idonei dei concorsi distrettuali per la qualifica di segretario negli uffici giudiziari indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;314~art2 · fonte su Normattiva