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All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7.400 milioni, si provvede mediante l'introito derivante da un aumento, nella misura di L. 200, dei diritti di cancelleria di cui alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 28 maggio 1976 al 12 gennaio 1977
