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Agli insegnanti di cui al precedente articolo e' annualmente conferito il cinquanta per cento dei posti vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia ed il cinquanta per cento dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero, fatto salvo quanto disposto dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 574. Agli effetti dell'immissione in ruolo, il provveditore agli studi di Gorizia forma una graduatoria di merito nella quale gli aspiranti sono iscritti nell'ordine determinato dal punteggio complessivo assegnato a ciascuno secondo la tabella di valutazione dei titoli, prevista per il concorso magistrale.
Testo in vigore dal 20 agosto 1973 al 22 dicembre 2008
