Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 ottobre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1966 al 29 ottobre 1971. 294 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per la meta' dei posti del ruolo normale eventualmente vacanti e disponibili nei Comuni diversi dal capoluogo di Provincia, dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e per la meta' dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero, seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti. Un quarto dei posti del ruolo normale vacanti nei Comuni diversi dal capoluogo di Provincia e' riservato per eventuali trasferimenti da altre Province e non puo' essere messo a concorso ne' assegnato agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente. I posti di cui al precedente comma, qualora non siano occupati per trasferimento, vengono aggiunti a quelli indicati nel primo comma del presente articolo. A partire dal 1 ottobre dell'anno successivo all'espletamento del concorso speciale di cui all'articolo 8 della presente legge gli incarichi e le supplenze annuali vengono conferiti dal provveditore agli studi dopo aver utilizzato gli insegnanti del ruolo in soprannumero, agli insegnanti non di ruolo iscritti nella graduatoria provinciale permanente, secondo l'ordine di merito: in mancanza, ad altri aspiranti abilitati nell'insegnamento elementare, graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale. Gli insegnanti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 hanno diritto di precedenza per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle classi differenziali e di scuole speciali. Gli insegnanti non di ruolo che, prima dell'entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto l'incarico triennale ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni lo conservano fino al compimento del previsto periodo, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 della medesima legge, per la cessazione dell'incarico.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 SETTEMBRE 1971, N. 820

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-07-25;574~art4 · fonte del testo