[1]Chiunque intenda valersi del diritto di servitu' di cui all'art. 1, deve far risultare che ne abbia legittimo bisogno, e che la linea prescelta sia la piu' conveniente e la meno pregiudicevole alle proprieta' attraversate.
[2]Egli deve pure dimostrare che l'esercizio della industria, alla quale intende applicare la via funicolare aerea, corrisponde alle disposizioni di legge concernenti l'industria stessa.
[3]Quando la via funicolare aerea debba servire al trasporto dei prodotti delle foreste, deve pur dimostrare di avere conseguito il consenso delle autorita' forestali.
Testo vigente dal 8 luglio 1907
