[1]Chiunque intenda valersi del diritto di servitu' di cui all'art. 1, deve far risultare che ne abbia legittimo bisogno, e che la linea prescelta sia la piu' conveniente e la meno pregiudicevole alle proprieta' attraversate.

[2]Egli deve pure dimostrare che l'esercizio della industria, alla quale intende applicare la via funicolare aerea, corrisponde alle disposizioni di legge concernenti l'industria stessa.

[3]Quando la via funicolare aerea debba servire al trasporto dei prodotti delle foreste, deve pur dimostrare di avere conseguito il consenso delle autorita' forestali.

Testo vigente dal 8 luglio 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-06-13;403~art2 · fonte del testo

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