[1]Il proprietario di un fondo e' tenuto a lasciar passare sopra il fondo stesso le gomene di vie funicolari aeree private, destinate al trasporto di prodotti agrari, minerari e forestali, e di qualsiasi altra industria.

[2]Chi intraprende la costruzione di una via funicolare aerea, ha diritto di collocare nel fondo attraversato i sostegni delle funi, i meccanismi di tensione, di deviazione e di trazione, e di occupare, nei punti estremi della linea, le zone di terreno necessarie per il deposito e il carico e scarico delle materie da trasportarsi, la estensione delle quali sara' determinata secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Testo vigente dal 8 luglio 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-06-13;403~art1 · fonte del testo

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