[1]La servitu' derivante dall'esercizio della via funicolare aerea ha la durata non maggiore di venti anni. Pero', dopo questo tempo, puo' essere rinnovata per un altro ventennio a termini della presente legge.
[2]Non e' vietato che, fra intraprenditori e proprietari, sieno concordate servitu' di piu' lunga durata.
Testo vigente dal 8 luglio 1907
