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All'articolo 14 del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, modificato dall'articolo 7 del decreto presidenziale 4 febbraio 1955, n. 72, sono aggiunti i seguenti commi: "Gli enti pubblici, le societa' per azioni e quelle a responsabilita' limitata, le aziende ed istituti di credito, gli esattori delle imposte dirette e gli appaltatori delle imposte di consumo nonche' i pubblici ufficiali possono essere autorizzati dall'intendente di finanza a corrispondere l'imposta di bollo, dovuta sugli atti e scritti per i quali dalla tariffa, allegato A, parte prima, e' previsto come modo di pagamento l'impiego esclusivo o alternativo della carta bollata, delle marche o del punzone, mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine elettriche bollatrici le cui caratteristiche tecniche saranno determinate con decreto ministeriale. Riguardo alle cambiali ed agli altri effetti di commercio l'autorizzazione di cui al precedente comma puo' essere accordata limitatamente alle cambiali-tratte emesse da imprese commerciali purche' redatte su modelli propri stampanti o litografati aventi le dimensioni stabilite dall'articolo 5, secondo comma, e purche' l'ammontare della imposta dovuta non superi le lire diecimila. Gli atti, gli scritti ed i moduli per cambiali-tratte dovranno recare stampata o litografata la indicazione della denominazione e della sede sociale dell'ente, societa', azienda ed istituto di credito, dell'esattoria ovvero il nome, cognome e domicilio del pubblico ufficiale o dell'imprenditore cui e' accordata l'autorizzazione. L'autorizzazione all'uso delle macchine bollatrici puo' essere dall'Amministrazione finanziaria limitata, sospesa e revocata, in ogni tempo per giustificati motivi. Qualora l'utente intenda rinunziare all'autorizzazione dovra' darne notificazione scritta all'intendenza di finanza alla quale dovra' riconsegnare il punzone".
Testo in vigore dal 14 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008
