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Le macchine fornite alle societa', agli enti ed alle persone indicate nell'articolo 1 debbono essere identiche, anche nei congegni particolari, al tipo approvato con decreto del Ministro per le finanze. Esse debbono essere vendute o locate senza i punzoni destinati a stampare l'impronta del bollo, la cui fabbricazione e' riservata allo Stato e che sono forniti in uso dall'Amministrazione finanziaria dietro un corrispettivo da essa stabilito.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008

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