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E' vietato l'impiego del carbonato di piombo (biacca), del solfato di piombo e degli altri pigmenti contenenti dette sostanze, nei lavori di pittura e di verniciatura, salve le deroghe e le eccezioni stabilite negli articoli seguenti.

Testo in vigore dal 9 agosto 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-19;706~art1 · fonte del testo