Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1961 al 22 dicembre 2008. 80 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il divieto di cui all'articolo 1 non si applica, esclusivamente alle lavorazioni nelle quali l'impiego di detti prodotti sia riconosciuto insostituibile e che saranno determinate con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, sentito il Ministro per la sanita' e sentito il parere vincolante di una Commissione composta da otto esperti, fra cui quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative e quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro piu' rappresentative.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-19;706~art2 · fonte del testo