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I casi di intossicazione saturnina notificati ai sensi dell'articolo precedente devono formare oggetto di una visita medica di controllo. Qualora il lavoratore sia soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modifiche, la visita e' eseguita dai medici dell'Istituto assicuratore, il quale ne comunichera' l'esito all'Ispettorato del lavoro competente. In tutti gli altri casi la visita e' eseguita direttamente dagli ispettori medici del lavoro.

Testo in vigore dal 9 agosto 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-19;706~art12 · fonte del testo