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Il divieto di cui all'articolo 1 non si applica, esclusivamente alle lavorazioni nelle quali l'impiego di detti prodotti sia riconosciuto insostituibile e che saranno determinate con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, sentito il Ministro per la sanita' e sentito il parere vincolante di una Commissione composta da otto esperti, fra cui quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative e quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro piu' rappresentative.
Testo in vigore dal 9 agosto 1961 al 22 dicembre 2008
