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La biacca, il solfato di piombo e i prodotti contenenti detti pigmenti devono essere manipolati nei lavori di pittura soltanto allo stato di pasta o di prodotto pronto all'uso. Sono vietati, in ogni caso, la manipolazione e l'impiego di prodotti allo stato di polvere da parte dei lavoratori addetti alle operazioni di pittura.

Testo in vigore dal 9 agosto 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-07-19;706~art6 · fonte del testo