Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1961 al 22 dicembre 2008. 72 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Quando nei lavori di pittura i prodotti di cui all'articolo 1 vengono usati con sistemi a spruzzo, si devono adottare i mezzi atti ad impedire o a limitare la dispersione nell'atmosfera di particelle nocive. Qualora questo fine non sia conseguibile a mezzo di impianti chiusi, o di dispositivi di aspirazione, o di altri mezzi tecnici, i lavoratori devono essere protetti con idonei mezzi individuali contro il pericolo della inalazione delle particelle nocive.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-19;706~art7 · fonte del testo