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Le operazioni di pomiciatura, di raschiamento a secco e in genere di asportazione delle vernici composte dei prodotti di cui all'articolo 1, devono essere eseguite in modo da limitare al minimo il sollevamento e la dispersione della polvere.

Testo in vigore dal 9 agosto 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-19;706~art8 · fonte del testo