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Ad ogni Ispettorato scolastico e ad ogni direzione didattica, per i compiti di segreteria e con responsabilita' e competenze specifiche, e' assegnato un insegnante elementare ordinario di ruolo normale appartenente all'organico della provincia. Per le assegnazioni di cui al primo comma, e' compilata una apposita graduatoria degli insegnanti che ne facciano domanda. L'assegnazione degli insegnanti agli Ispettorati e alle direzioni e' disposta dal provveditore agli studi secondo l'ordine della graduatoria. Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano agli insegnanti che prestano servizio per i compiti di segreteria presso gli Ispettorati e le direzioni al momentO della entrata in vigore della legge e che facciano domanda di essere confermati in tale assegnazione, previo accertamento della funzionalita' dimostrata e dei titoli posseduti, predisposto dalla commissione unica provinciale, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 6.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1967 al 12 novembre 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-12-02;1213~art2 · fonte del testo