Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 maggio 1966 al 27 agosto 2020. Leggi il testo vigente →
Chiunque detiene materie fissili speciali o altre materie prime fonti, in qualsiasi quantita', deve farne denuncia nel termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'industria e del commercio. Chiunque, dopo l'entrata in vigore della presente legge, venga in possesso delle materie suddette deve farne denuncia al Ministero dell'industria e del commercio nel termine di cinque giorni. Il Comitato nazionale per l'energia nucleare esercitera' sulle materie detenute i controlli necessari. ((E' parimenti soggetto all'obbligo della denunzia al Ministero dell'industria e del commercio nel termine di cinque giorni, chi detiene materie radioattive in quantita' tali che la radioattivita' totale all'atto della denunzia ecceda i valori di quantita' totale di radioattivita' o di peso determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e fissati con decreto dei Ministro per l'industria e il commercio, emanato ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto 13 febbraio 1964, n. 185. Qualora le materie radioattive siano detenute da istituti universitari per l'esclusivo scopo didattico o di ricerca scientifica, il competente direttore e' tenuto ad effettuare la denunzia anche al Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le disposizioni sulla protezione sanitaria della popolazione contenute nel capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)). Le denunzie devono essere aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.
Testo in vigore dal 24 maggio 1966 al 27 agosto 2020
