Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi primo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non consente la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per territorio, per evidente ambiguità dell'ordinanza di rimessione, la quale da un lato non precisa se la questione sia sollevata o meno con riferimento alla speciale competenza del TAR per il Lazio con sede in Roma; dall'altro non precisa se si invochi dalla Corte una pronuncia additiva che consente al giudice amministrativo di rilevare d'ufficio la propria competenza per territorio, ovvero una sentenza additiva che consenta al giudice amministrativo di investire il Consiglio di Stato di una previa decisione sulla competenza. - PER LA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI occorsi in questa ordinanza, si veda la ordinanza n. 218/2001. M.R.
Art. 25 cost. · Art. 125 cost. · Art. 31 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 16 Norme per la edificabilita' dei suoli
Manifesta inammissibilità - per difetto di rilevanza essendo state le questioni sollevate in una fase del processo amministrativo non prevista espressamente dalla legge e priva di qualsiasi potere decisorio in ordine alla competenza dell'adito tribunale amministrativo regionale - delle questioni di legittimità costituzonale dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, censurato, in riferimento agli artt. 3, 125 e 24 della Costituzione, in quanto a) configura il regolamento di competenza quale rimedio preventivo devoluto alla cognizione incidentale del Consiglio di Stato e sottrae al giudizio del giudice di primo grado la corrispondente eccezione processuale di parte; b) secondo la prospettazione in via subordinata, non riconduce al giudice di primo grado il potere di impedire la sospensione del processo quando il regolamento di competenza risulti manifestamente inammissabile o manifestamente infondato (così come previsto in materia di regolamento preventivo di giurisdizione nel processo civile dall'art. 367 cod. proc. civ.). L.T.
Art. 3 cost. · Art. 125 cost. · Art. 24 cost. · Art. 367 c.p.c.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art31 · fonte su Normattiva