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Il commercio nel territorio della Repubblica ltaliana dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, qualora la Comunita' europea per l'energia, atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 57 del Trattato, e' soggetto, fatta salva la disciplina sull'approvvigionamento delle materie tessili prevista dal Trattato Euratom, ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio. L'autorizzazione s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla data della presentazione della domanda, senza che entro tale termine l'Amministrazione competente si sia pronunciata. Per l'importazione e l'esportazione dei prodotti minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, l'autorizzazione - quando e' prescritta dalle norme in vigore in materia di divieti economici e valutari - e' data dal Ministero del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero dell'industria e del commercio. Lo Stato ha il diritto di opzione per le materie grezze. Il detto diritto deve essere esercitato nel termine di trenta giorni dalla domanda di autorizzazione.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 27 agosto 2020

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860~art4 · fonte su Normattiva