Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1940 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Fermo il disposto dell'art. 81 della tariffa allegato A, parte I, alla legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, per quanto riguarda le costituzioni di societa' di qualunque specie e di associazioni in partecipazione, gli atti di fusione relativi alle societa' medesime sono soggetti alle aliquote contemplate nello stesso art. 81 ridotte ad un quarto.

[2]Sono del pari ridotte ad un quarto le relative imposte ipotecarie.

Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-03-23;283~art4 · fonte del testo