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[1]Fermo il disposto dell'art. 81 della tariffa allegato A, parte I, alla legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, per quanto riguarda le costituzioni di societa' di qualunque specie e di associazioni in partecipazione, gli atti di fusione relativi alle societa' medesime sono soggetti alle aliquote contemplate nello stesso art. 81 ridotte ad un quarto.
[2]Sono del pari ridotte ad un quarto le relative imposte ipotecarie.
Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 22 dicembre 2008
