Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1949 al 22 dicembre 2008. 143 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nei contratti scritti di appalto a carattere continuativo se la durata eccede i tre anni ed i prezzi e corrispettivi fissi pattuiti ad anno superino l'importo diL. 300.000, il pagamento della imposta principale di registro puo' essere eseguito a rate, di cui la prima all'atto della registrazione e le altre non oltre venti giorni dalla scadenza di ciascun periodo annuale successivo.
tolto: Se il debitore ritarda il pagamento anche di una rata decade dal beneficio della dilazione ed e' obbligato a pagare in una sola volta le rate residue ed incorre nella sopratassa di tardivo pagamento di cui all'art. 103 della legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, modificato dal R. decreto 13 gennaio 1936-XIV, n. 2313, sul solo ammontare delle rate tuttora dovute.
tolto: Le rate come sopra dilazionate sono sempre dovute ancorche' il contratto non sia integralmente eseguito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-03-23;283~art1 · fonte del testo