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Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio delle materie prime, dei prodotti semilavorati e finiti dell'industria tessile, di cui alle tabelle allegati A, B e C alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata, prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e' dovuta una volta tanto, nella misura e con le modalita' stabilite dagli articoli seguenti.

Testo in vigore dal 31 agosto 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;757~art1 · fonte del testo