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Per gli atti economici relativi al commercio delle materie prime tessili indicate nella tabella allegato A alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata e' dovuta una volta tanto nella misura del 6 per cento e si corrisponde:

  • a)per i prodotti nazionali: in occasione della vendita effettuata dal produttore e, nel caso di prodotti soggetti all'ammasso, all'atto della vendita effettuata dall'ente ammassatore, nei modi e termini indicati dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;
  • b)per i prodotti provenienti dall'estero: in modo virtuale, all'atto dello sdoganamento, con le modalita' previste dall'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762. L'imposta assolta a norma dei precedenti comuni assorbe quella che sarebbe dovuta per gli scambi dei prodotti ottenuti o residuati dalla lavorazione delle dette materie prime, quando i prodotti stessi siano ugualmente compresi nella tabella allegato A.

Testo in vigore dal 31 agosto 1957 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 198/1980

    Altra decisione
    22 dicembre 1980

    Sospesa ogni altra decisione dispone che entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza: 1) il Ministero degli Affari Esteri: a) comunichi alla Corte, previa opportuna consultazione degli organi del G.A.T.T., se detti organi abbiano indicato come, nell'ordinamento interno di ciascun contraente, debba operare il divieto - scaturente dall'art. IV, paragrafo 2, de…

    Art. 10 cost. · Art. 11 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;757~art2 · fonte del testo