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Per gli atti economici relativi al commercio delle materie prime tessili indicate nella tabella allegato A alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata e' dovuta una volta tanto nella misura del 6 per cento e si corrisponde:
- a)per i prodotti nazionali: in occasione della vendita effettuata dal produttore e, nel caso di prodotti soggetti all'ammasso, all'atto della vendita effettuata dall'ente ammassatore, nei modi e termini indicati dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;
- b)per i prodotti provenienti dall'estero: in modo virtuale, all'atto dello sdoganamento, con le modalita' previste dall'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762. L'imposta assolta a norma dei precedenti comuni assorbe quella che sarebbe dovuta per gli scambi dei prodotti ottenuti o residuati dalla lavorazione delle dette materie prime, quando i prodotti stessi siano ugualmente compresi nella tabella allegato A.
Testo in vigore dal 31 agosto 1957 al 22 dicembre 2008
