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Non da' luogo ad entrata imponibile:

  • a)l'acquisto di prodotti tessili finiti contemplati nella tabella allegato B alla presente legge effettuato presso fabbricanti da parte di altri fabbricanti di prodotti similari che li rivendono assieme a quelli di propria produzione;
  • b)l'acquisto di prodotti tessili greggi o comunque non finiti contemplati dalla stessa tabella allegato B, effettuato presso fabbricanti da parte di altri fabbricanti che li sottopongono ad operazioni di perfezionamento. In tali casi pero' l'acquisto deve risultare ugualmente da fattura, da rilasciarsi dal venditore, assoggettata all'imposta di bollo di cui all'art. 19, n. 1, lettera b) della tariffa allegato A al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492. Le fatture come sopra emesse dovranno contenere la esplicita indicazione che trattasi di prodotti esenti da imposta perche' venduti a fabbricanti di prodotti tessili. Per l'importazione dei prodotti tessili, contemplati dalla tabella allegato B alla presente legge, nelle ipotesi previste alle precedenti lettere a) e b), e' sempre dovuta l'imposta di conguaglio di cui all'art. 4. Nella dichiarazione d'importazione dovra' essere fatta espressa menzione della particolare destinazione dei prodotti importati. La successiva vendita effettuata dagli operatori economici di cui ai precedenti commi e' soggetta all'imposta del 3 per cento stabilita dall'art. 3.

Testo in vigore dal 31 agosto 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;757~art6 · fonte del testo