Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 1957 al 22 dicembre 2008. 145 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Nel caso di fabbricanti di prodotti tessili finiti che siano anche fabbricanti di altri prodotti non compresi nella tabella allegato B alla presente legge nei quali vengono impiegati tessuti finiti, l'imposta di cui di precedente art. 3 e' dovuta, sul prezzo di vendita all'ingrosso, all'atto del passaggio dei prodotti dal reparto tessitura agli altri reparti d'impiego. L'imposta si corrisponde in base a note di accompagnamento in doppio esemplare, indicanti la qualita', quantita' e prezzo della merce, da emettersi, nei modi e termini indicati dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178. Le stesse norme si applicano nel caso di prodotti tessili finiti venduti al pubblico da parte di fabbricanti attraverso negozi o spacci di vendita al pubblico, anche nell'ipotesi che tali negozi o spacci siano gestiti da intermediari ed ancorche' appartenenti a questi ultimi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;757~art7 · fonte del testo