Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1957 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Nel caso di fabbricanti di prodotti tessili finiti che siano anche fabbricanti di altri prodotti non compresi nella tabella allegato B alla presente legge nei quali vengono impiegati tessuti finiti, l'imposta di cui di precedente art. 3 e' dovuta, sul prezzo di vendita all'ingrosso, all'atto del passaggio dei prodotti dal reparto tessitura agli altri reparti d'impiego. L'imposta si corrisponde in base a note di accompagnamento in doppio esemplare, indicanti la qualita', quantita' e prezzo della merce, da emettersi, nei modi e termini indicati dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178. Le stesse norme si applicano nel caso di prodotti tessili finiti venduti al pubblico da parte di fabbricanti attraverso negozi o spacci di vendita al pubblico, anche nell'ipotesi che tali negozi o spacci siano gestiti da intermediari ed ancorche' appartenenti a questi ultimi.
Testo in vigore dal 31 agosto 1957 al 22 dicembre 2008
