All'articolo 441-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4».

Testo vigente dal 19 aprile 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-04-12;33~art2 · fonte su Normattiva