Art. 1
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Gli insegnanti elementari di ruolo, forniti del prescritto titolo di abilitazione o di laurea, possono essere assegnati dai provveditori agli studi, per la durata dell'anno scolastico, a cattedre o a posti con orario che dia diritto al trattamento di cattedra, disponibili nelle scuole secondarie di primo grado. Nelle graduatorie provinciali gli insegnanti elementari di ruolo abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e gli insegnanti elementari di ruolo laureati seguiranno, rispettivamente, l'ultimo concorrente non di ruolo abilitato o laureato. Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con propria ordinanza i modi e i termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati, nonche' i criteri per la compilazione delle graduatorie di cui al comma precedente.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 luglio 1964, n. 620
1La L. 6 luglio 1964, n. 620, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che " In deroga il terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585, il provveditore agli studi, accertata per singole cattedre una deficienza di personale abilitato o laureato, entro il 31 gennaio di ogni anno ne informa il Ministero ai fini dell'insegnamento, per l'anno scolastico successivo, degli insegnanti di ruolo nella scuola elementare abilitati o laureati, nelle corrispondenti graduatorie, secondo l'ordine di merito."
Testo in vigore dal 2 agosto 1964 al 16 dicembre 2010
