Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1962 al 2 agosto 1964. Leggi il testo vigente →

Gli insegnanti elementari di ruolo, forniti del prescritto titolo di abilitazione o di laurea, possono essere assegnati dai provveditori agli studi, per la durata dell'anno scolastico, a cattedre o a posti con orario che dia diritto al trattamento di cattedra, disponibili nelle scuole secondarie di primo grado. Nelle graduatorie provinciali gli insegnanti elementari di ruolo abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e gli insegnanti elementari di ruolo laureati seguiranno, rispettivamente, l'ultimo concorrente non di ruolo abilitato o laureato. Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con propria ordinanza i modi e i termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati, nonche' i criteri per la compilazione delle graduatorie di cui al comma precedente.

Testo in vigore dal 3 luglio 1962 al 2 agosto 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-06-04;585~art1 · fonte del testo