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Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorche' egli abbia manifestato il consenso o la disponibilita', e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

  • a)mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;
  • b)quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, ed indica tra le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalita', in numero non superiore a cento unita'. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilita' dei magistrati, delibera con priorita' in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.

Testo in vigore dal 16 novembre 2008 al 31 dicembre 2009

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 343/2000

    Questione infondata
    24 luglio 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 4 maggio 1998 n. 133, denunciati - in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione - <<nella parte in cui limitano i previsti incentivi a favore dei magistrati trasferiti d'ufficio nelle sedi disagiate, provenienti da un'altra regione e da una distanza superiore ai centocinquanta chilometri>>. Con riguardo al precetto dell'eguaglianza, non è, infatti, irragionevole che i predetti incentivi economici siano riservati ai magistrati trasferiti d'ufficio, posto che, nell'ambito del procedimento di copertura dei posti vacanti, è proprio la mancanza di domande a fungere da elemento indicativo di sedi in cui nessuno aspira a trasferirsi <<sua sponte>>; mentre il criterio geografico, di preferenza per i magistrati provenienti da regioni diverse da quelle ove si trovino le sedi disagiate e da una distanza superiore ai 150 chilometri, ragionevolmente, a sua volta, risponde alla finalita` di accrescere, in dette sedi, il numero di magistrati complessivamente in servizio, sul presupposto che trasferimenti da distanza inferiore o nell'ambito della stessa Regione finirebbero, invece, per determinare scoperture in uffici parimenti sensibili. Resta poi esclusa l'asserita violazione dell'art. 36 Costituzione, non potendo negarsi al legislatore, nel rispetto del limite costituzionale della necessaria adeguatezza della retribuzione (che qui non viene in gioco), di prevedere, allorché sussistano specifiche esigenze, un diverso e più vantaggioso trattamento economico riservato solo a taluni degli appartenenti ad una certa categoria di soggetti. Ne' alcun 'vulnus' è arrecato all'art. 97 Costituzione, poiché le norme in esame, lungi dal disattendere l'obiettivo del buon andamento nell'organizzazione degli uffici, mirano anzi proprio alla sua realizzazione, proponendosi di ovviare alla constata difficoltà di ricoprire le sedi di cui trattasi.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost. · Art. 107 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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