Art. 2 — Indennità in caso di trasferimento d'ufficio
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Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 e' attribuita per quattro anni una indennita' mensile determinata in base al doppio dell'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione dalla tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e successivamente da ultimo rideterminato con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 1985. La indennita' di cui al comma 1 del presente articolo non e' cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e non compete in caso di ulteriore trasferimento d'ufficio disposto prima di un quadriennio dalla scadenza del periodo di legittimazione per richiedere un nuovo trasferimento. Al magistrato trasferito d'ufficio a sede disagiata l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte la mensilita' della indennita' integrativa speciale in godimento. L'indennita' di cui al comma 1 del presente articolo e' corrisposta anche ai magistrati che sono stati destinati agli uffici di cui al comma 2 dell'articolo 1 quali uditori giudiziari con funzioni, dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici, fermi restando i contingenti previsti dall'articolo 1, comma 3.
Testo in vigore dal 8 maggio 1998 al 16 novembre 2008
